Capolista bloccato e candidature plurime resistono

La Corte costituzionale, giudicando sulla legittimità costituzionale del Porcellum, con la sentenza n. 1/2014 ha dichiarato incostituzionale il sistema elettorale delle liste bloccate, osservando che “ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. […] Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost.”.

 L’Italicum, contraddicendo le indicazioni della Corte costituzionale, ha reintrodotto, in un’altra forma, il sistema delle liste bloccate. Creando collegi di piccole dimensioni in media di 5/6 seggi e rendendo bloccati i capilista, i partiti si sono assicurati la possibilità di nominare direttamente almeno due terzi dei parlamentari.

Con questo quesito si vuole espungere dalla legge elettorale il privilegio riservato ai capi dei partiti di “nominare” la maggior parte dei parlamentari e restituire ai cittadini elettori il diritto di scegliere, nell’ambito delle liste che partecipano alla consultazione elettorale, la persona da cui farsi rappresentare. Il referendum ristabilisce il diritto degli elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento, ripristinando la libertà del voto, come prescrive l’art. 48 della Costituzione.

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